Art. 16.
(Finanziamento dell'istituzione di nuove province).

      1. L'istituzione di una nuova provincia è finanziata con l'imposizione di una tassa di scopo posta a carico dei cittadini che risiedono nel territorio della stessa provincia nella forma di un'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), e il cui ammontare deve coprire il 70 per cento delle spese relative all'istituzione, nonché alla gestione del medesimo ente.
      2. La tassa di scopo prevista dal comma 1 è istituita con la legge istitutiva della nuova provincia.
      3. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso relativi alla tassa di scopo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni vigenti in materia relative all'IRPEF.

 

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